martedì 11 ottobre 2011

leggi di iniziativa popolare

si parlava di leggi di iniziativa popolare..

qui si possono firmare due iniziative


chissà che, a differenza di quello che succede normalmente, questa volta il parlamento si degni anche di discuterle!
ciao
prof.

giovedì 6 ottobre 2011

peggio di comma 22?

riprendendo il titolo del famoso libro/film antimilitarista, raccolgo l'invito a protestare contro il comma 29 del ddl anti-intercettazioni e posto il seguente testo:

Cosa prevede il comma 29 del ddl di riforma delle intercettazioni, sinteticamente definito comma ammazzablog?
Il comma 29 estende l’istituto della rettifica, previsto dalla legge sulla stampa, a tutti i “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”, e quindi potenzialmente a tutta la rete, fermo restando la necessità di chiarire meglio cosa si deve intendere per “sito” in sede di attuazione.

Cosa è la rettifica?
La rettifica è un istituto previsto per i giornali e le televisione, introdotto al fine di difendere i cittadini dallo strapotere di questi media e bilanciare le posizioni in gioco, in quanto nell’ipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo ritenute dai cittadini lesive della loro dignità o contrarie a verità, questi potrebbero avere non poche difficoltà nell’ottenere la “correzione” di quelle notizie. La rettifica, quindi, obbliga i responsabili dei giornali a pubblicare gratuitamente le correzioni dei soggetti che si ritengono lesi.

Quali sono i termini per la pubblicazione della rettifica, e quali le conseguenze in caso di non pubblicazione?
La norma prevede che la rettifica vada pubblicata entro due giorni dalla richiesta (non dalla ricezione), e la richiesta può essere inviata con qualsiasi mezzo, anche una semplice mail. La pubblicazione deve avvenire con “le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”, ma ad essa non possono essere aggiunti commenti. Nel caso di mancata pubblicazione nei termini scatta una sanzione fino a 12.500 euro. Il gestore del sito non può giustificare la mancata pubblicazione sostenendo di essere stato in vacanza o lontano dal blog per più di due giorni, non sono infatti previste esimenti per la mancata pubblicazione, al massimo si potrà impugnare la multa dinanzi ad un giudice dovendo però dimostrare la sussistenza di una situazione sopravvenuta non imputabile al gestore del sito.

Se io scrivo sul mio blog “Tizio è un ladro”, sono soggetto a rettifica anche se ho documentato il fatto, ad esempio con una sentenza di condanna per furto?
La rettifica prevista per i siti informatici è quella della legge sulla stampa, per la quale sono soggetti a rettifica tutte le informazioni, atti, pensieri ed affermazioni ritenute dai soggetti citati nella notizia “lesivi della loro dignità o contrari a verità”. Ciò vuol dire che il giudizio sulla assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia, è quindi un criterio puramente soggettivo, ed è del tutto indifferente alla veridicità o meno della notizia pubblicata.

Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false?
E’ possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri.

Chi è il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica?
La rettifica nasce in relazione alla stampa o ai telegiornali, per i quali esiste sempre un direttore responsabile. Per i siti informatici non esiste una figura canonizzata di responsabile, per cui allo stato non è dato sapere chi sarà il soggetto obbligato alla rettifica. Si può ipotizzare che l’obbligo sia a carico del gestore del blog, o più probabilmente che debba stabilirsi caso per caso.

Sono soggetti a rettifica anche i commenti?
Un commento non è tecnicamente un sito informatico, inoltre il commento è opera di un terzo rispetto all’estensore della notizia, per cui sorgerebbe anche il problema della possibilità di comunicare col commentatore. A meno di non voler assoggettare il gestore del sito ad una responsabilità oggettiva relativamente a scritti altrui, probabilmente il commento (e contenuti similari) non dovrebbe essere soggetto a rettifica.

QUI l'articolo completo

@valigia blu - riproduzione consigliata

lunedì 3 ottobre 2011

dove sono gli evasori?

ciao a tutti,
pubblico anch'io una lettera di un mese fa ad un importante quotidiano che ormai è divenuta famosa

Caro Direttore, ho deciso di disturbarla ancora. Ormai prossimo alla pensione e dopo aver lavorato tutta una vita tra le dichiarazioni dei redditi degli italiani, non posso rimanere in silenzio. In questi giorni, e per l' ennesima volta, si chiede un «contributo di solidarietà». Si è stabilito che ciò fosse a carico dei cittadini che superano i 90.000 euro e hanno definito «equo» il prelievo. Di equo questo provvedimento non ha nulla. I cittadini che dichiarano un reddito superiore sono una percentuale risibile. Perché solo 400.000 onesti dovrebbero contribuire mentre una parte rilevante, seppur più ricca, no? L' articolo 53 della Costituzione recita «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Perché nessuno si preoccupa di far rispettare quest' articolo? Sul suo giornale ieri è apparso un appello di quattro esponenti della maggioranza. Un tentativo di far digerire questa stangata (scusate, questa manovra) ai loro elettori. Una frase mi ha colpito. «Abbiamo chiesto di più a chi ha di più». Quello che hanno fatto è stato «chiedere di più a chi già dichiara di più». Adesso la saluto. Le sto scrivendo dal tavolino di un bar. Nel frattempo sono passati alla cassa decine di avventori. Scontrini? Zero. Johannes Buckler (Lo pseudonimo mi è obbligatorio visto il lavoro che svolgo. E come immaginerà non è scelto a caso). Corriere della sera 29 ago. ‘11

Mi pare che l'argomento richieda una bella discussione in classe!

prof.